
L’installazione di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipologia, allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento dell’ICP.
Tutti coloro che sono interessati a pubblicizzare la propria attività (insegne d’esercizio) o soggetti terzi che hanno necessità di esporre messaggi pubblicitari a carattere temporaneo (fino a tre mesi) o triennale (fino a tre anni), su suolo o area pubblica o privata ed edifici di proprietà privata visibili dalla pubblica via, devono presentare domanda di autorizzazione per mezzi pubblicitari come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 53 e dal Piano generale dei mezzi pubblicitari con abaco delle distanze e zonizzazione.
Approfondimenti
Per mezzi pubblicitari installati lungo le strade è necessario ottenere l’autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
All'interno dei centri abitati la competenza è del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, "Nuovo codice della strada").
All'esterno dei centri abitati la competenza è dell'ente proprietario della strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, "Nuovo codice della strada").
Quando i manufatti sono inoltre visibili da un'altra strada di un ente diverso, è necessario ottenere il preventivo nulla osta dell'ente competente (ad esempio ANAS, Ferrovie dello Stato, ecc.).
Se il manufatto è installato su edificio o in area tutelata come bene culturale è necessario ottenere apposita autorizzazione (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 49).
Se il manufatto è installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dal Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 134 è necessario ottenere apposita autorizzazione (Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 153).
È esclusa da questo obbligo l'installazione all’interno dello spazio vetrina o in altra posizione a ciò preordinata, la sostituzione di insegne esistenti autorizzate, con altre delle stesse dimensioni e posizione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile. (Allegato A, punto A. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31).